Giurisprudenza e Prassi

INESISTENZA DELL'OBBLIGO DI INDIRE LA GARA DOPO IL PUBBLICO INTERESSE (183.15)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Sentenza 2026

In tema di finanza di progetto, la dichiarazione di pubblico interesse della proposta e l'individuazione del promotore non comportano l'insorgenza di un obbligo giuridico per la Stazione Appaltante di indire la gara per l'affidamento della concessione; tale scelta costituisce una manifestazione di discrezionalità amministrativa che impedisce la formazione di un silenzio-inadempimento sanzionabile in sede giurisdizionale.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati