Giurisprudenza e Prassi

ILLEGITTIMA L'INTERLOCUZIONE PRIVILEGIATA E PROTRATTA NEL PROJECT FINANCING (183.15)

CONS. STATO Sentenza 2024

Nelle procedure di project financing ad iniziativa privata, pur in presenza di un'ampia discrezionalità amministrativa, la Stazione Appaltante è tenuta a garantire il rispetto dei principi di pubblicità e concorrenza. Non è legittimo conservare una posizione di primazia in capo a un operatore per un tempo irragionevole attraverso continui aggiornamenti progetuali che ne mutino la sostanza, in quanto ciò impedisce l'apertura del mercato ad altri potenziali concorrenti e configura una disparità di trattamento laddove vengano frapposti ostacoli documentali o temporali alla partecipazione di terzi interessati.

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