Giurisprudenza e Prassi

LEGITTIMA LA CLAUSOLA CHE COMMINA L'ESCUSIONE PER COMMISTIONE OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA (10.2)

ANAC PARERE 2025

E'm corretta l'esclusione del concorrente per avere "inserito nella documentazione amministrativa il documento relativo alla busta economica e contenente: ribasso percentuale, oneri aziendali, costi della manodopera e spese generali" e che quindi ha violato le previsioni della lex specialis, che comminavano la sanzione espulsiva, laddove fossero stati inseriti dati dell'offerta economica nella documentazione amministrativa.

Come osservato da autorevole giurisprudenza (cfr. Cons. Stato sez. V, sent. 7113/2024) in un caso sovrapponibile a quello in esame, la tassatività dettata nel [art. 10] comma 2 con riferimento alle cause escludenti di cui agli artt. 94 e 05 del d. lgs. n. 36 del 2023 non ha impedito al legislatore di prevedere, nell'ultimo comma dell'art. 10 del d. lgs. n. 36 del 2023, la facoltà della stazione appaltante di "introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto", sicché la tassatività delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 non si riverbera su ogni aspetto della disciplina di gara, principiando dai requisiti di ordine speciale>>, con l'effetto che le previsioni della legge di gara che vengono qui in evidenza non attengono ai requisiti di ordine generale di cui all'art. 57 della direttiva n. 2014/24/UE, così come attuata dagli artt. 94 e 95 del d. lgs. n. 36 del 2023, esse non possono essere ritenuto invalide per violazione della regola di tassatività dettata dall'art. 10

comma 2 del d. lgs. n. 36 del 2023 e che in conclusione in presenza di una siffatta legge di gara non è invece necessario giustificare la sanzione espulsiva facendo riferimento a principi generali come quello di fiducia, del risultato e di segretezza (che quindi non necessitano di essere spesi a tal fine e approfonditi), soccorrendo sul punto specifiche disposizioni del disciplinare. Le clausole da ultimo richiamate, che comminano l'esclusione per l'inserimento di elementi dell'offerta economica nella "busta amministrativa", costituiscono quindi parametro per valutare la legittimità dell'impugnato provvedimento di esclusione. [...] La motivazione dell'esclusione è quindi conforme alla legge di gara, che, se non annullata, contiene le regole che debbono essere rispettate nel corso della procedura a evidenza pubblica e impongono, da un lato, agli offerenti di distinguere l'offerta economica dalla documentazione amministrativa e alla stazione appaltante di escludere chi non assicura questa distinzione. Pertanto, il provvedimento di esclusione non può essere censurato sul punto.

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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...