Giurisprudenza e Prassi

CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERE PNRR: LE AMMINISTRAZIONI CENTRALI TITOLARI DEI FINANZIAMENTI DEVONO ESSERE PARTI IN CAUSA (105.1)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

Con il rito speciale di cui all’articolo 12-bis del d.l. n. 68 del 16 giugno 2022, il legislatore ha espressamente previsto l’obbligo di immediata integrazione del contraddittorio in favore delle Amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR. Il comma 4 del citato articolo prevede, invero, che: “4. Sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le quali si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Si applica l'articolo 49 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.

La qualifica di liticonsorte necessario dell’Amministrazione centrale titolare degli interventi previsti nel PNRR è, dunque, chiara. Ne deriva che, nella presente fattispecie, sia il Ministero dell’interno che il Ministero dell’economia e delle finanze, nella loro qualifica di Amministrazioni centrali titolari degli interventi, dovevano essere evocati in giudizio sin dal primo grado.

Ne consegue la piena applicazione dell’art. 105, comma 1, c.p.a., secondo cui: “Il Consiglio di Stato rimette la causa al giudice di primo grado soltanto se è mancato il contraddittorio, oppure è stato leso il diritto di difesa di una delle parti, …”.

Argomenti:

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)