Giurisprudenza e Prassi

RISARCIBILE LA PERDITA DI CHANCE PER RITARDO INGIUSTIFICATO NELLE VERIFICHE DEI REQUISITI DI ESECUZIONE (32.8)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA BASILICATA Sentenza 2024

Il ritardo ingiustificato della stazione appaltante nell'espletamento della fase di verifica dei requisiti di esecuzione e nella stipula del contratto costituisce una condotta antigiuridica che, qualora impedisca il subentro del secondo classificato nonostante le criticità rilevate in capo all'aggiudicatario, obbliga al risarcimento del danno per perdita di chance, da quantificarsi equitativamente al netto dell'aliunde perceptum e con l'esclusione delle spese di partecipazione alla gara.

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