Giurisprudenza e Prassi

INAPPLICABILITÀ DEL PANTOUFLAGE ALLE CARICHE POLITICHE E DISCREZIONALITÀ NELL'ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO PROFESSIONALE (80.5)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Sentenza 2024

Il divieto di pantouflage, finalizzato alla prevenzione della corruzione, non si applica ai componenti di organi politici o rappresentativi che abbiano esercitato poteri autoritativi, ma resta limitato a coloro che sono titolari di un rapporto di impiego pubblico. Ai fini dell'esclusione per grave illecito professionale, la stazione appaltante deve motivare rigorosamente sulla gravità dei fatti, non potendo attribuire rilievo a recessi contrattuali non legati a inadempimenti o a procedimenti penali ancora in fase di indagini preliminari.

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