Giurisprudenza e Prassi
IL RIESERCIZIO DEL POTERE DOPO ANNULLAMENTO ISTRUTTORIO NON COSTITUISCE VIOLAZIONE DEL GIUDICATO
TAR SICILIA - PALERMO Sentenza
2024
L’annullamento di un provvedimento di aggiudicazione per difetto di istruttoria e motivazione in ordine all'affidabilità professionale del concorrente non sottrae all'Amministrazione la pienezza del potere valutativo. Pertanto, la riadozione di un provvedimento di segno identico, ove ritenuta carente sotto il profilo motivazionale, non integra la nullità per violazione o elusione del giudicato ex art. 114 c.p.a., bensì il vizio di annullabilità per cattivo esercizio del potere, da farsi valere con l'ordinaria azione di impugnazione.
Argomenti:
Condividi questo contenuto:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

