VERIFICA DI ANOMALIA DELL'OFFERTA: L'OPERATORE ECONOMICO NON PUÒ AVVALERSI DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA PER GIUSTIFICARE VOCI DI COSTO "SCOPERTE" (110)
In tema di affidamento di contratti pubblici, costituisce indice di manifesta irragionevolezza della valutazione di congruità dell'offerta anomala l'avallo da parte della Stazione Appaltante di giustificativi che utilizzino gli oneri per la sicurezza per sanare le scoperture economiche derivanti dai costi della manodopera o di natura operativa.
"[...] laddove volesse ritenersi utilizzabile la voce degli oneri di sicurezza alla copertura di altre spese, sarebbe tale stessa voce - nella sua finalità di copertura dei costi della sicurezza - a finire per risultare (inammissibilmente) ribassata, con destinazione delle risorse a diverso impiego; mentre, allo stesso modo, a voler ritenere il costo della manodopera come comprensivo di quello sulla sicurezza, oltre a violare il dato testuale della lex specialis (e della legge) che distingue le due voci, si perverrebbe egualmente a un esito inspiegabile e irragionevole, giacché a quel punto si avrebbe una consistente quota dell’importo offerto dalla -OMISSIS- priva di imputazione e qualificazione.
Né rileva in diverso senso, ai fini del giudizio di congruità dell’offerta, il solo fatto che il costo della manodopera indicato da -OMISSIS- sia superiore a quello previsto dalla lex specialis, ciò non incidendo, di suo, sul vaglio di (complessiva) sostenibilità economica dell’offerta."
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