DOVEROSA VALUTAZIONE DI INTEGRITÀ PER OMISSIONI DICHIARATIVE SU GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI (80.5)
In tema di gravi illeciti professionali, l'omissione di informazioni rilevanti da parte del concorrente non configura un'ipotesi di falso documentale con effetto espulsivo automatico, bensì ricade nell'alveo dei gravi illeciti professionali tipizzati dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016. Spetta esclusivamente alla stazione appaltante il compito di ponderare se tale condotta reticente e i fatti sottostanti incidano negativamente sul rapporto fiduciario, restando precluso al giudice amministrativo sostituirsi a tale valutazione discrezionale.
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