L'IMPEGNO A FORNIRE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE NON COSTITUISCE OFFERTA PLURIMA O CONDIZIONATA (32.4)
In tema di appalti pubblici, la clausola della lex specialis che prevede l'attribuzione di un punteggio premiale a fronte dell'impegno del concorrente a fornire prestazioni aggiuntive non integra un'ipotesi di offerta plurima o condizionata vietata dall'art. 32, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, laddove tali prestazioni costituiscano un elemento qualitativo del pacchetto negoziale complessivo offerto dal concorrente, differenziandosi nettamente dalle opzioni di acquisto che riguardano la mera estensione quantitativa del servizio base a condizioni economiche predefinite.
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