Giurisprudenza e Prassi

SUSSISTENZA OBBLIGO INFORMATIVO AUTONOMO SUI PROCEDIMENTI PENALI PENDENTI PER IL FORNITORE QUALIFICATO (98.3)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

L'omissione informativa circa l'esercizio dell'azione penale nei confronti dei propri esponenti apicali integra una violazione degli obblighi di trasparenza gravanti sul fornitore qualificato, legittimando l'adozione di misure cautelari di sospensione. L'obbligo di comunicazione sussiste indipendentemente dalla conoscenza che la stazione appaltante abbia maturato altrove, in quanto finalizzato a preservare il rapporto fiduciario e a consentire l'attivazione tempestiva delle valutazioni di competenza dell'amministrazione sulla permanenza dei requisiti di integrità.

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