Giurisprudenza e Prassi

L'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE ANALITICA SUSSISTE SOLO PER LE ESCLUSIONI E NON PER LE AMMISSIONI (95.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'UMBRIA Sentenza 2025

In materia di gare d'appalto, l'obbligo della stazione appaltante di motivare puntualmente riguarda esclusivamente i provvedimenti di esclusione e non anche quelli di ammissione, a meno che non vi sia stata una specifica contestazione in sede di gara. La valutazione di non gravità di fatti potenzialmente configurabili come gravi illeciti professionali può essere implicitamente desunta dall'ammissione alla procedura, non configurando un difetto di istruttoria o di motivazione se l'amministrazione non ritiene le circostanze dichiarate incisive della moralità professionale del concorrente.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati