IL REQUISITO DEL PERSONALE SI RIFERISCE AL NUMERO DI UNITÀ E NON AL MONTE ORE TEORICO
In assenza di una specifica prescrizione della lex specialis che fissi un monte ore minimo teorico per le figure professionali richieste, il requisito minimo dell'offerta deve intendersi riferito esclusivamente al numero di unità di personale da adibire al servizio. L'espressione 'tempo pieno' contenuta nel capitolato deve essere interpretata come l'impegno dell'aggiudicatario a contrattualizzare il personale in modo adeguato alle esigenze del servizio, senza che l'indicazione di un monte ore effettivo inferiore a quello ipotizzato dalla stazione appaltante determini di per sé l'esclusione dell'offerta o la sua anomalia, qualora sia garantita la sostenibilità economica complessiva.
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