AMMESSA LA MODIFICA IN RIDUZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO PER ESIGENZE ORGANIZZATIVE (48.19)
In tema di appalti pubblici, la modifica in diminuzione di un raggruppamento temporaneo di imprese è ammessa non solo nella fase di esecuzione ma anche in quella di gara, purché la riduzione non sia elusiva del possesso dei requisiti di partecipazione. Parallelamente, l'operatore economico che ometta di dichiarare il fallimento di un'impresa ausiliaria viola gli obblighi di informazione e trasparenza verso la stazione appaltante, configurando una fattispecie di esclusione legata all'affidabilità professionale che non può essere sanata da una sostituzione non tempestivamente comunicata.
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