Giurisprudenza e Prassi

ANOMALIA DELL'OFFERTA: NECESSARI I COSTI DI GESTIONE DELLE MIGLIORIE OFFERTE (110)

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2026

È illegittimo il provvedimento di aggiudicazione qualora la Stazione Appaltante, nel procedere alla verifica di anomalia, ometta di valutare la sostenibilità economica delle migliorie offerte, accettando acriticamente la giustificazione secondo cui la disponibilità di attrezzature già ammortizzate renda l'esecuzione delle stesse priva di costi.

"[...] la disponibilità già attuale di beni strumentali non implica la loro gratuità: anche a voler ritenere le dotazioni già ammortizzate (circostanza allegata ma indimostrata) devono essere considerati i costi di installazione, manutenzione, gestione, sostituzione e responsabilità operativa, costi che la controinteressata ha del tutto obliterato.

Quanto appena rilevato deve, peraltro, essere posto in relazione all’assai ridotto margine di utile dichiarato dalla controinteressata nella propria offerta economica (pari a soli 650 euro), che imponeva alla S.A. un vaglio ancora più rigoroso della serietà dell’offerta alla luce della mancata considerazione di qualunque costo da sopportare per le migliorie tecnologiche promesse, peraltro destinate ad essere cedute gratuitamente alla Stazione Appaltante al termine del contratto."

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)