ESCLUSIONE PER MANCATA MARCATURA CE-IVD E INIDONEITA' TECNICA SU MATRICI BIOLOGICHE NON EMATICHE
In tema di appalti di forniture medicali, l'operatore economico che intenda beneficiare del regime transitorio previsto per i dispositivi medici diagnostici in vitro sprovvisti della nuova marcatura IVDR ha l'onere di dimostrare rigorosamente, tramite documentazione del fabbricante, il rispetto delle condizioni di cui all'art. 110 del Regolamento UE 2017/746; in difetto di tale prova, l'offerta deve essere esclusa per mancata conformità ai requisiti tecnici minimi. Parimenti, l'offerta tecnica che non garantisca la funzionalità del sistema su tutte le matrici biologiche richieste dal bando incorre nell'esclusione per inidoneità dell'oggetto.
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