INAMMISSIBILITÀ DELL'INTEGRAZIONE DELLA LEX SPECIALIS MEDIANTE CHIARIMENTI SU REQUISITI RELATIVI ALLA FASE ESECUTIVA (82)
I chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante nel corso della procedura di gara non possono operare alcuna integrazione o modifica della lex specialis, essendo destinati esclusivamente a illustrare le disposizioni vigenti e non a introdurre nuovi requisiti tecnici di partecipazione. Le prescrizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento alla prevenzione delle ferite da taglio mediante l'utilizzo di dispositivi medici sicuri, costituiscono requisiti di esecuzione della prestazione e non requisiti di ammissione alla gara. Ne consegue l'illegittimità dell'esclusione dell'operatore economico fondata su un requisito tecnico non previsto dal bando ma introdotto via chiarimenti.
"le norme del d.lgs. n. 81/2008 configurano il rispetto delle norme di sicurezza in discorso quale requisito di esecuzione della prestazione, piuttosto che di partecipazione alla procedura di affidamento della stessa [...] la cui rilevanza non può essere anticipata nella fase di ammissione delle imprese partecipanti in forza di semplici chiarimenti inidonei ad integrare la lex specialis" (Consiglio di Stato sez. III, 02/04/2025, n. 2768).
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