Articolo 87. Disciplinare di gara e capitolato speciale.

1. Il disciplinare di gara fissa le regole per lo svolgimento del procedimento di selezione delle offerte.

2. Il capitolato speciale definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra l’aggiudicatario e la stazione appaltante.

3. Il disciplinare di gara e il capitolato speciale indicano, per gli aspetti di rispettiva competenza, le specifiche tecniche, le etichettature, i rapporti di prova, le certificazioni e altri mezzi di prova, nonché il costo del ciclo di vita secondo quanto stabilito all’allegato II.8.

EFFICACE DAL: 1° luglio 2023

Relazione

SPIEGAZIONE L’articolo 87 definisce i contenuti del disciplinare di gara e del capitolato speciale. Ai sensi dell’art. 82 il disciplinare ed il capitolato fanno parte dei documenti di gara. La norma...

Commento

CONSIGLI UTILI PER SA - Prestare attenzione ai contenuti minimi del disciplinare e del capitolato tecnico, nonché al reciproco coordinamento, con particolare riferimento a: specifiche tecniche, etich...
Condividi questo contenuto:

Giurisprudenza e Prassi

LE CERTIFICAZIONI AMMESSE VANNO SPECIFICATE IN MODO DETTAGLIATO (87 - II.5)

ANAC PARERE 2025

Con riferimento alla questione dedotta ed inerente la presunta genericità delle certificazioni ammesse, nonostante le ragioni addotte dalla stazione appaltante relative, come anticipato, alla estrema complessità nel predisporre un elenco esaustivo delle certificazioni potenzialmente utilizzabili in considerazione delle peculiarità tecniche sottese alla procedura, tale rilievo coglie nel segno, in quanto, malgrado la richiamata discrezionalità in materia, tuttavia questa non può spingersi fino ad attribuire un assoluto potere decisionale della commissione che potrebbe sfociare, seppur potenzialmente, in scelte arbitrarie, se non associate ad una puntuale predeterminazione dei parametri che dovranno guidare il giudizio sulle offerte in gara. Come precisato dall'art. 87 del d.lgs 36/2023 e soprattutto dall'all. II.5 al d.lgs 36/2023 "Le stazioni appaltanti possono richiedere agli operatori economici una relazione di prova o un certificato rilasciato da un organismo di valutazione di conformità quale mezzo di prova di conformità dell'offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto. Le stazioni appaltanti che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità equivalentl'. In funzione di tali previsioni normative, chiaramente improntate ad un contenuto il più definito possibile della lex specialis, pare evidente che, più che la predisposizione di un mero elenco esemplificativo, che reca in sé il vizio della indeterminatezza, la lex specialis dovrebbe contenere una casistica delle certificazioni ammesse maggiormente dettagliata e rispondente alle precipue esigenze dell'affidamento, ancorché non completamente esaustiva, dando parimenti rilevanza al principio di equivalenza. Questo principio, infatti, secondo la giurisprudenza "permea l'intera disciplina dell'evidenza pubblica e trova applicazione anche in assenza di un'espressa previsione del bando di gara" (cfr. (T.A.R. Lazio, Sez. III, 23 maggio 2022, n. 6628) ed "è finalizzato a che la ponderata e fruttuosa scelta del miglior contraente non debba comportare ostacoli non giustificati da reali esigenze tecniche. Il precetto di equivalenza delle specifiche tecniche impone che i concorrenti possano sempre dimostrare che la loro proposta ottemperi in maniera equivalente allo standard prestazionale richiesto" (Cons. Stato, Sez. III, 17 agosto 2020, n. 5063).

INTERPRETAZIONE LETTERALE LEX SPECIALIS - ASSICURA I PRINCIPI DI IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E TUTELA DELLA CONCORRENZA

TAR SICILIA CT SENTENZA 2024

E' principio pacifico in giurisprudenza quello per il quale “il canone dell’interpretazione letterale si pone quale garanzia del rispetto dei principi di imparzialità dell’azione amministrativa e di tutela della concorrenza, in quanto proprio la sua rigorosa applicazione esclude che la stazione appaltante possa attribuire alle regole da essa stessa poste una portata diversa rispetto a quella che deriva obiettivamente dal tenore letterale su cui gli operatori del mercato, mediamente diligenti, hanno fatto affidamento ancor prima di partecipare alla gara. Infatti, poiché soltanto regole chiare consentono di conoscere il prevedibile esito della loro applicazione, gli operatori si determinano a partecipare alla competizione e a conformare di conseguenza l’offerta nella fiducia di ricevere proprio quel trattamento che discende dall’interpretazione letterale delle regole” (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 14 febbraio 2022, n. 1770).

INTERPRETAZIONE LEX SPECIALIS - SI UTILIZZA IL CRITERIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

Va evidenziato che ai fini dell'interpretazione della lex specialis della procedura di gara, pur trovando applicazione le norme in materia di interpretazione dei contratti, vige un autonomo criterio interpretativo (di derivazione euro-unitaria): il criterio del favor partecipationis, per il quale a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenute in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la scelta ermeneutica che consenta la più ampia partecipazione dei concorrenti (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 26 maggio 2023, n.5177).