Giurisprudenza e Prassi

INAPPLICABILITA' DEL PRINCIPIO DI INVARIANZA IN CASO DI RITIRO DEI CONCORRENTI NELLA RIEDIZIONE DELLA GARA (95.15)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LIGURIA Sentenza 2025

Il principio di invarianza della soglia di anomalia e delle medie, codificato dall'art. 95, comma 15, del D.Lgs. n. 50/2016, opera solo a seguito dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Ne consegue che, in sede di riedizione della procedura a seguito di annullamento giurisdizionale, qualora alcuni concorrenti si siano ritirati per il decorso del termine di validità dell'offerta, la commissione deve procedere al nuovo confronto competitivo basandosi esclusivamente sulle offerte degli operatori rimasti, senza che tali rinunce possano considerarsi irrilevanti ai fini della riparametrazione dei punteggi e del calcolo delle medie.

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