INVARIANZA DELLA GRADUATORIA E DIVIETO DI RICALCOLO DEI PUNTEGGI DOPO ESCLUSIONE PER ANOMALIA (95.15)
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, l'esclusione per anomalia del concorrente collocatosi al primo posto non impone alla stazione appaltante la riparametrazione dei punteggi tecnici degli altri operatori, neppure se calcolati in proporzione all'offerta esclusa. La graduatoria, una volta definita sulla base delle valutazioni tecniche ed economiche, rimane cristallizzata, procedendo l'amministrazione allo scorrimento progressivo sino all'individuazione della migliore offerta non anomala, in conformità ai principi di stabilità e invarianza delle valutazioni.
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