Giurisprudenza e Prassi
L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DETERMINA L'INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL PROCESSO (79.2)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Ordinanza
2026
In materia di appalti pubblici, qualora nelle more del giudizio di impugnazione degli atti di gara venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di un operatore economico parte del processo, si verifica l'interruzione automatica del giudizio. Tale effetto è disciplinato dall'art. 79, comma 2, c.p.a., che rinvia alle disposizioni del codice di procedura civile e trova specifica integrazione nell'art. 143, comma 3, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
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