PREVALENZA DELL'INTERPRETAZIONE LETTERALE DEL BANDO E RIGORE NELLA PROVA DI RESISTENZA
In materia di appalti pubblici, l'interpretazione del bando di gara è retta dai canoni di ermeneutica contrattuale, con preminenza del dato letterale, che impedisce alla stazione appaltante di attribuire punteggi elevati a offerte che restringono arbitrariamente il campo di indagine previsto dalla lex specialis. Non è configurabile come errore materiale emendabile l'inserimento nell'offerta tecnica di elementi metodologici contraddittori che rendano ambigua la proposta, operando in tal caso il principio di autoresponsabilità del concorrente. Il ricorso proposto da chi segue in graduatoria è inammissibile per difetto di interesse qualora l'eventuale accoglimento delle censure non consenta allo stesso di scavalcare i concorrenti intermedi le cui posizioni restano integre.
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