Giurisprudenza e Prassi

PERENTORIETÀ DEL TERMINE PER LA SOSTITUZIONE DELLA MANDANTE COLPITA DA INTERDITTIVA ANTIMAFIA (97)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

"Sebbene la norma non qualifichi espressamente il termine in questione come perentorio, né colleghi alla sua decorrenza un’esplicita sanzione di decadenza del raggruppamento dalla facoltà di sostituire l’impresa componente interessata dal provvedimento prefettizio, la fattispecie risulta costruita dal legislatore senza prevedere - a differenza di quanto sostengono le società ricorrenti - alcun intervento della stazione appaltante né l’apertura di un apposito procedimento in contraddittorio col raggruppamento esecutore dei lavori.

La sostituzione dell’impresa mandante attinta da informativa antimafia è riservata alle restanti imprese del raggruppamento.

Trattandosi di vicenda che si verifica nella fase esecutiva del rapporto contrattuale -a differenza di quanto accade nella fattispecie disciplinata dall’art. 97 del d.lgs. n. 36 del 2023, ma anche dalla prima parte dello stesso primo comma dell’art. 95 del d.lgs. n. 159 del 2011 - non vi sono scansioni procedimentali delle quali avvalersi per individuare termini finali entro cui il raggruppamento, e per esso la mandataria che ne ha la rappresentanza, possa procedere all’estromissione o alla sostituzione. Proprio al fine di colmare tale mancanza -che avrebbe finito per rimettere alla tempistica scelta dalle imprese esecutrici sia la comunicazione alla stazione appaltante della sopravvenienza dell’informativa antimafia nei confronti della mandante sia la sostituzione di quest’ultima- la norma prevede un unico termine di trenta giorni per provvedere a tale sostituzione, con ciò ovviamente presupponendo che la committenza, nello stesso arco temporale, venga messa al corrente del provvedimento ostativo e della volontà delle altre imprese del raggruppamento di proseguire il rapporto contrattuale, previa (eventuale) sostituzione e (necessaria) estromissione dell’impresa destinataria dell’informativa.

Quanto sopra impone di qualificare come perentorio il termine di trenta giorni di cui all’art. 95, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 159 del 2011, in ragione della finalità, perseguita con la sua previsione, di porre un limite temporale certo per il compimento di un’attività che la stessa disposizione rimette interamente alla scelta del raggruppamento esecutore.

Si tratta di finalità del tutto coerente con l’interesse pubblico di garantire l’esecuzione dei lavori più celere possibile, mantenendo l’affidamento e contemperando altresì l’interesse della stazione appaltante all’affidabilità della propria controparte privata con l’interesse del raggruppamento esecutore -su cui si soffermano le appellanti- a proseguire nel rapporto contrattuale, continuando a garantire detta affidabilità complessiva dell’esecuzione mediante la tempestiva sostituzione della mandante interessata."

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)