Giurisprudenza e Prassi

FACOLTÀ E NON OBBLIGO DI RISOLUZIONE ALLA CESSAZIONE DEL CONTROLLO GIUDIZIARIO (108.2)

CONSIGLIO DI STATO Sentenza 2025

In tema di appalti pubblici, la ripresa di efficacia di un'interdittiva antimafia originaria a seguito della cessazione del controllo giudiziario non integra la fattispecie di risoluzione obbligatoria del contratto prevista dall'art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016. Tale disposizione riguarda esclusivamente le informative sopravvenute ex novo in corso di esecuzione. Ne consegue che la Stazione Appaltante dispone di un margine di valutazione circa l'opportunità di sospendere l'esecuzione in attesa dell'aggiornamento prefettizio o recedere facoltativamente dal contratto, orientando la scelta secondo il principio del risultato.

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