Art. 107. Sospensione
1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Si veda anche quanto disposto, in via transitoria fino al 31/12/2021, termine poi prorogato fino al 30/6/2023 dal DL 77/2021 in vigore dal 1/6/2021, dall’art. 5 comma 1 e art. 8 comma 4 lett. c) del DL 76/2020 in vigore dal 17-7-20202. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017. Si veda anche quanto disposto, in via transitoria fino al 31/12/2021, dall’art. 5 comma 1 e art. 8 comma 4 lett. c) del DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale
4. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra 50 e 200 euro per giorno di ritardo. si veda anche quanto disposto, in via transitoria fino al 31/12/2021, termine poi prorogato fino al 30/6/2023 dal DL 77/2021 in vigore dal 1/6/2021, dall’art. 5 comma 1 e art. 8 comma 4 lett. c) del DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020
5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto nè ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. si veda anche quanto disposto, in via transitoria fino al 31/12/2021, termine poi prorogato fino al 30/6/2023 dal DL 77/2021 in vigore dal 1/6/2021, dall’art. 8 comma 4 lett. c) del DL 76/2020 in vigore dal 17-7-2020
6. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all’articolo 111, comma 1. disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture.
in materia di sospensione si veda quanto disposto, in via transitoria, dall’art. 5 del DL 76/2020 in vigore dal 17/7/2020
Testo Previgente
Relazione
Commento
Giurisprudenza e Prassi
LEGITTIMITÀ DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO PER ABBANDONO DEL CANTIERE E INAMMISSIBILITÀ DELLE RISERVE TARDIVE (108)
In tema di appalti di opere pubbliche affidati "a corpo", il prezzo pattuito è fisso e invariabile, con la conseguenza che l’eventuale inadeguatezza delle singole voci del computo metrico o la mancata remuneratività dell’offerta non integrano un grave inadempimento della Stazione Appaltante idoneo a giustificare, ai sensi dell’art. 1460 c.c., la sospensione unilaterale o l’abbandono del cantiere da parte dell’appaltatore, prevalendo l’obbligo di prosecuzione dei lavori in assenza di una assoluta impossibilità tecnica.
Sotto il profilo procedurale, l’onere di iscrizione delle riserve deve essere assolto con carattere di specificità; pertanto, la mera dicitura “con riserva” apposta sui verbali di sospensione o ripresa lavori è priva di efficacia giuridica se non seguita dall’esplicitazione tempestiva degli oneri economici nel primo atto contabile utile, non costituendo esimente la materiale indisponibilità del registro di contabilità qualora la comunicazione possa avvenire mediante strumenti equipollenti (PEC).
"[...] tale riserva è stata apposta in termini generici e che la stessa non è stata neppure successivamente esplicitata e ciò in violazione dell’onere, posto a carico dell’appaltatrice, di scrivere le apposite riserve nella contabilità entro il momento della prima annotazione successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni discendenti dalla riserva (Cass. ord. 5901/2022).
Né, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa dell’appellante, la materiale indisponibilità del registro di contabilità esonera l'appaltatore [...] che abbia formulato una riserva generica, dall'obbligo di esplicitarla nel termine di legge mediante tempestiva comunicazione all'amministrazione con apposito atto scritto (Cass. ord. 30102/2018).
[...]
Giova osservare che secondo la giurisprudenza di legittimità “il ritardo nell'approvazione di una variante disposta dal committente non esonera l'appaltatore dall'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, non potendosi pertanto riconoscere la legittimità dell'abbandono unilaterale dei lavori da parte dello stesso” (Cass. 7 giugno 2012, n. 9246).
[...]
Orbene, l’art. 3 comma 3, del contratto di appalto prevedeva che “la contabilizzazione dei lavori è stabilita a corpo in base a quanto previsto dal capitolato speciale di appalto” e secondo la giurisprudenza di legittimità laddove il prezzo è stabilito a corpo “ l'eventuale difformità tra il prezzo globale e quello ottenuto applicando i prezzi unitari alle quantità previste dal computo metrico non dà luogo ad un errore di calcolo nel senso di errore materiale rettificabile, ai sensi dell'art. 1430 cod. civ., poiché ciò che conta è solo il prezzo finale che, quando è accettato, è vincolante per l'appaltatore, mentre il richiamo ai prezzi unitari e ai calcoli contenuti nel computo metrico ha valore di semplice traccia indicativa delle modalità di formazione del prezzo globale che è destinata a restare fuori dal contenuto del contratto” (Cass., Sez. I, 7.6.2012, n. 9246)."
LA SOTTOSCRIZIONE SENZA RISERVE DEL VERBALE DI CONSEGNA LAVORI E DEL CONTRATTO PRECLUDE ALL'APPALTATORE LA POSSIBILITÀ DI INVOCARE LA RISOLUZIONE PER CARENZE PROGETTUALI
L'appaltatore che accetta la consegna dei lavori e sottoscrive il contratto dichiarando la piena adeguatezza del progetto esecutivo non può successivamente addurre carenze progettuali preesistenti quali motivi di grave inadempimento della Stazione Appaltante ai fini della risoluzione contrattuale. Tali doglianze risultano strumentali e contrarie al principio di buona fede qualora l'operatore non abbia provveduto tempestivamente a formulare riserve o a segnalare le criticità prima dell'avvio delle opere.
"Ebbene, anche a voler ritenere la fondatezza delle doglianze svolte dall’attrice con la nota del 18.11.2021, non può tuttavia non evidenziarsi la contrarietà a buona fede e correttezza (se non addirittura il carattere negligente) del comportamento posto in essere dall’impresa appaltatrice atteso che, eventuali lacune progettuali, ove esistenti, avrebbero dovuto essere rilevate prima dell’inizio dei lavori, mentre il titolare dell’impresa ha, più volte, manifestato la propria adesione agli elaborati, formulando sugli stessi un giudizio di piena adeguatezza."
LEGITTIMITÀ DELLA SOSPENSIONE LAVORI PER INSTABILITÀ STRUTTURALE IMPREVISTA DELL’OPERA (107)
In tema di esecuzione del contratto di appalto pubblico, è legittima la sospensione dei lavori ordinata dalla Direzione Lavori qualora sopravvengano segnali di instabilità dell'opera che pongano in pericolo l'incolumità pubblica e delle maestranze, non risultando tale evento imputabile a carenza di cooperazione della committente se l'ostacolo non era preventivamente conoscibile senza l'impiego di attività investigative eccezionali.
"d) [...] dalla documentazione versata in atti è emerso che la necessità di procedere alla sospensione è stata determinata da un corretto esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione, la quale accertò che, tra il momento della consegna dei lavori e quello della stipula del contratto di appalto, «il muro esistente a gravità in calcestruzzo, già di per sé vetusto, ha dato segnali di instabilità che potevano creare pericoli all’incolumità delle maestranze […]», con conseguente decisione di procedere alla sua demolizione totale per evitare crolli improvvisi durante l’attività lavorativa;
(e) ritiene che tale evento integra una circostanza di “forza maggiore”, rendendo necessario il mantenimento della sospensione dei lavori nonché la proroga del termine per l’ultimazione degli stessi, nel frattempo che fosse approvata la perizia di variante tecnica;
[...]
Infine, si intende sottolineare un ultimo aspetto della vicenda oggetto della presente controversia, e cioè che se è vero che incombe sull’amministrazione il dovere di cooperare con l’appaltatore al fine di rendere possibile l’adempimento delle obbligazioni assunte da quest’ultimo, ossia nella sostanza l’esecuzione dell’opera, che costituisce lo scopo perseguito dalle parti, seppur da posizioni contrapposte, è anche vero che l’amministrazione, come rilevato dalla giurisprudenza, «non può essere tenuta al compimento di attività eccezionali per conoscere […] ostacoli sopraggiunti e imprevedibili», come l’attrice pretenderebbe nella fattispecie de qua (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sent., 23.5.2022, n. 7543)."
LA STAZIONE APPALTANTE È OBBLIGATA A PREDISPORRE UN PROGETTO ESECUTIVO IMMEDIATAMENTE "CANTIERABILE" E A GARANTIRE LA POSSIBILITÀ GIURIDICA DELL'ESECUZIONE
In tema di appalti pubblici di lavori, l'inadeguatezza del progetto esecutivo posto a base di gara e della successiva perizia di variante, qualora presentino vizi strutturali tali da rendere l'opera non conforme alla normativa tecnica vigente o non realizzabile, integra un grave inadempimento della Stazione Appaltante. È legittimo il rifiuto dell'appaltatore di sottoscrivere l'atto di sottomissione relativo a una variante viziata, spettando a quest'ultimo il risarcimento del danno per "interesse positivo" (lucro cessante e danno emergente), con esclusione dei soli costi di partecipazione alla gara che restano a carico dell'operatore economico.
"In particolare, il perito ha evidenziato, in maniera condivisibile, l’affidamento incolpevole della sulla regolarità del progetto originario, in quanto i vizi riscontrati non erano immediatamente percepibili al momento della partecipazione alla procedura di gara, oltre ad un legittimo rifiuto alla sottoscrizione della perizia in variante, in quanto effettivamente gravemente violativa delle norme sulle costruzioni [...]. I vizi suddetti, dunque, sono evidentemente attribuibili alla pubblica amministrazione-stazione appaltante, come costantemente ribadito dalla Cassazione, secondo cui l’inadeguatezza del progetto posto a base di gara è circostanza di per sé sufficiente ad integrare l’inadempimento della stazione appaltante. Al riguardo, è opportuno ricordare che il committente pubblico ha l’obbligo di predisporre un progetto esecutivo immediatamente ‘cantierabile’, non bisognoso cioè di ulteriori specificazioni, in quanto già contenente la puntuale e dettagliata rappresentazione dell’opera (cfr. Cass. civ., Sez. I, 09.11.2018, n. 28799). Inoltre, si è recentemente precisato che la realizzazione di un progetto esecutivo gravemente viziato non determina la nullità dell'accordo negoziale, ma impone di valutare la condotta dell'amministrazione in termini di adempimento degli obblighi contrattuali (cfr. Cass. civ., Sez. I, 19.08.2025, n. 23520)."
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO: COMPENSAZIONE CONTABILE TRA ANTICIPAZIONI E MATERIALI IN CANTIERE (107)
In tema di appalti pubblici, la risoluzione del contratto comporta l'insorgenza di obblighi restitutori che impongono una compensazione contabile tra le somme già percepite dall'appaltatore e il valore delle prestazioni effettivamente validate dalla direzione lavori.
"[...] intervenuta la risoluzione del contratto d’appalto, le parti devono procedere alle restituzioni: da un lato, vi è il valore dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore, cui aggiungere gli oneri di sicurezza e il valore degli eventuali materiali rimasti in cantiere, appresi dalla stazione appaltante per il completamento dell’opera; dall’altro lato, vi è il valore delle eventuali penali già maturate, oltre che gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di anticipazione e di pagamento in via provvisoria dei SAL.
Ne discende, allora, che è privo di rilievo l’assunto di parte appellata secondo cui le somme versate dal [...] (per anticipazione e primo SAL) non possono essere considerate come un pagamento del valore di beni rimasti acquisiti dalla stazione appaltante, essendo quelle somme state versate quando il diritto al valore dei beni acqui-siti non era ancora sorto."
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTI RECIPROCI E PREVALENZA DELLA MANCATA COOPERAZIONE DA PARTE DELLA P.A.
In ipotesi di reciproche istanze di risoluzione contrattuale, ai fini della pronuncia ex art. 1453 c.c., occorre procedere a una valutazione unitaria e comparativa degli inadempimenti che investa gli stessi nel rapporto di dipendenza causale e di proporzionalità rispetto alla funzione economico-sociale del contratto. Deve ritenersi prevalente l'inadempimento della Stazione Appaltante che ometta di garantire la disponibilità delle aree di intervento e non provveda alla nomina del coordinatore per la sicurezza, rendendo di fatto impossibile o illegittima la prosecuzione delle lavorazioni.
"Quanto alla valutazione ponderata degli inadempimenti esposti e riscontrati, deve dirsi che, a differenza di quanto esposto dal consulente tecnico, la valutazione di gravità degli inadempimenti è una valutazione tecnico giuridica che compete al giudice e non anche al consulente.
Pertanto, rispetto alle conclusioni sull’attribuibilità dell’inadempimento deve dirsi che, nella reciprocità degli addebiti positivamente accertati, risulta una prevalenza qualitativa rispetto all’oggetto del contratto dal momento che la provincia ha pregiudicato la realizzazione del sinallagma contrattuale;
Di conseguenza risulta acclarata la tardiva consegna dei lavori da parte della P.A. nonché la sospensione protratta degli stessi per motivazioni inerenti ad una personale negligenza nella movimentazione del materiale e non in costanza delle condizioni contemplate per legge o contrattualmente."
[...]
"L’omessa nomina del “coordinatore per l'esecuzione dei lavori” (CSE) costituisce un inadempimento contrattuale imputabile all’Amministrazione provinciale nella persona del Rup. Comporta la violazione della normativa in materia di tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al T.U. D.Lgs. n. 81/2008, ed in particolare dell’art. 90 (ripreso dall’art. 2.15 del capitolato speciale d’appalto) il quale demanda al committente o al responsabile dei lavori l’obbligo di nominare questa figura professionale nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea."
UN PROGETTO ESECUTIVO ERRATO O NON IMMEDIATAMENTE CANTIERABILE INTEGRA UN GRAVE INADEMPIMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE ALL'OBBLIGO DI COOPERAZIONE (23)
In tema di appalti pubblici di lavori, l’Amministrazione committente ha l’obbligo di porre a base di gara un progetto esecutivo immediatamente cantierabile, previa verifica e validazione della sua realizzabilità tecnica in relazione allo stato dei luoghi. L’inadempimento di tale obbligo, che si manifesti attraverso la necessità di varianti sostanziali tali da alterare la natura dell'appalto o attraverso sospensioni illegittime, giustifica la risoluzione del contratto per colpa della Stazione Appaltante. Conseguentemente, deve dichiararsi l'insussistenza dei presupposti per l'escussione delle garanzie fideiussorie, stante l'assenza di inadempimento imputabile all'impresa.
"Pertanto, il [...] odierno convenuto deve considerarsi inadempiente rispetto all'obbligo primario di porre alla base dell'appalto un progetto realmente esecutivo, quale frutto di una valutazione diligente che consideri innanzitutto lo stato dei luoghi, rendendo fattibile l'opera oggetto del contratto.
L’ente appaltante è tenuto, prima dell'indizione della gara, a controllare la validità del progetto in tutti i suoi aspetti tecnici e ad impiegare la dovuta diligenza nell'eliminare il rischio di impedimenti alla realizzazione dell'opera come progettata (cfr. Cass. n. 10967/2023), in quanto le disposizioni disciplinanti l'attività di progettazione nell'ambito del contratto, rispondenti a finalità pubblicistiche, sono, in linea di principio, norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., e non possono essere derogate dai contraenti se non nei casi e nei modi previsti dalle norme medesime, mentre l'amministrazione committente, al di fuori dei casi e dei modi specificamente previsti, ha l'obbligo pubblicistico, integrativo delle pattuizioni contrattuali e intrasferibile all'appaltatore, di predisporre un progetto esecutivo immediatamente "cantierabile", non bisognoso cioè di ulteriori specificazioni, in quanto già contenente la puntuale e dettagliata rappresentazione dell'opera (cfr. Cass. n. 19362/2023).
La giurisprudenza è costante nel ritenere che l’inadempimento da parte della stazione appaltante dell’obbligo di predisporre un progetto esecutivo da fornire all’impresa appaltatrice è di per sé sufficiente a far ascrivere in capo al predetto ente la responsabilità della mancata esecuzione del contratto (cfr. Cass. n. 8779/2012) e a consentire all’impresa appaltatrice di risolvere il contratto stesso per grave inadempimento ex art. 1453 c.c.
La predisposizione di un progetto errato da parte della stazione appaltante assume rilievo anche come ipotesi di inosservanza da parte del creditore del dovere di cooperazione, che in materia di appalto di opere pubbliche consiste principalmente nel porre l'appaltatore in grado di eseguire l'opera nei tempi contrattuali previsti, con la precisazione ulteriore che le deficienze progettuali e l'illegittima sospensione dei lavori configurano l'ipotesi di rilevante gravità di cui all'art. 1455 c.c.
Come già evidenziato, il CTU ha imputato a colpa della stazione appaltante il protrarsi della sospensione, scaturita sia dalla originaria approvazione di un progetto di lavori inattuabile, sia dalla tardiva adozione della necessaria perizia di variante.
Trova così applicazione il principio, in tema di appalto di opere pubbliche, in forza del quale la sospensione dei lavori disposta dall'amministrazione giustifica l'applicazione delle norme sull'inadempimento delle obbligazioni e sulla risoluzione del contratto, quando ciò dipenda da fatto imputabile alla stazione appaltante (cfr. Cass. n. 15700/2018)."
CLAUSOLA CHE ONERA L'APPALTATORE A DIFFIDARE LA SA ALLA RIPRESA DEI LAVORI COSTITUISCE CONDIZIONE NECESSARIA PER CONFIGURARE UN RITARDO COLPEVOLE DELLA PA
In presenza di una clausola del Capitolato Speciale d’Appalto che onera l'esecutore di diffidare per iscritto la stazione appaltante alla ripresa dei lavori per illegittima sospensione, l’invio di tale diffida segna il momento a partire dal quale può configurarsi una responsabilità risarcitoria dell’Amministrazione, dovendosi presumere tollerata dall’appaltatore la protrazione della sospensione antecedente alla diffida medesima.
"[...] la clausola di cui al [...] capitolato speciale d’appalto [...] ed, in particolare, il riferimento in esso contenuto ad una “diffida” a riprendere i lavori quale “condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori” al fine di “far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione”, tanto alla luce di un criterio di interpretazione letterale quanto alla luce di un criterio di interpretazione logica, non può che interpretarsi nel senso che le parti, nella loro libera determinazione negoziale, hanno inteso dare rilevanza, ai fini dell’eventuale futura responsabilità della stazione appaltante, al solo tempo di protrazione della sospensione dei lavori successivo alla diffida dell’appaltatore a riprendere i lavori stessi, considerando il tempo antecedente a tale iniziativa come oggetto di sostanziale tolleranza da parte dell’appaltatore medesimo."
L'ESIGIBILITA' DELLA RATA DI SALDO E' CONDIZIONATA DALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA DA PARTE DELL'APPALTATORE (103)
In tema di contratti pubblici, il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della rata maggiorato degli interessi; tale obbligo integra una condizione di esigibilità del credito il cui mancato assolvimento impedisce l'emissione del mandato di pagamento. Ai fini dell'esonero dalle penali contrattuali, l'onere della prova circa la non imputabilità del ritardo grava sull'appaltatore e deve vertere su fatti specifici e documentati, non assumendo rilievo decisivo le valutazioni di natura tecnica espresse dal Direttore dei Lavori se prive di riscontri fattuali concreti.
"Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato – quale requisito autonomo e distinto – alla prestazione della garanzia fideiussoria di cui all’art. 103, comma 6, del codice dei contratti pubblici... l’esigibilità del credito da corrispettivo non resta indefinitamente condizionata al collaudo, ma il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato... alla costituzione di una cauzione".
ILLEGITTIMA SOSPENSIONE PER AVVERSE CONDIZIONI CLIMATICHE - SE RITARDO DERIVANTE DA CARENZE DEL PROGETTO ESECUTIVO E INERZIA DELL'AMMINISTRAZIONE
"La sospensione delle lavorazioni per cause metereologiche... non sia stata giustificata, neppure in parte, da circostanze eccezionali ed imprevedibili, dunque non imputabili ad alcuna delle parti, ma sia interamente dipesa, illegittimamente, da responsabilità addebitabili alla stazione appaltante, in pregiudizio delle imprese affidatarie... Altrettanto illegittima appare la sospensione delle lavorazioni 'al fine di redigere la perizia di variante suppletiva'... atteso che lo stesso dovesse esclusivamente trasporre su carta ciò che già risultava eseguito in cantiere... L’inerzia dell’Amministrazione non può ritenersi giustificata... neppure in ragione di asseriti malfunzionamenti... in quanto degli stessi... l’Amministrazione non ha fornito alcun riscontro documentale". (Corte d'Appello di L'Aquila, Sentenza del 24 febbraio 2026).
GRAVI CARENZE PROGETTUALI DELLA STAZIONE APPALTANTE: RISOLUZIONE CONTRATTUALE DELL'APPALTO "A CORPO" E DANNO CURRICULARE ALL'IMPRESA (107)
"Nel conferire l’appalto a corpo e non a misura la stazione appaltante ha il preciso obbligo di indicare quale progetto da realizzare, un progetto che sia completo in tutte le sue parti in relazione alla possibilità di eseguire i lavori commessi in appalto. [...] Pertanto, quando [la Stazione Appaltante] ha rifiutato di accedere alle riserve proposte in conseguenza della carente progettazione in ordine ai costi dei lavori residui, ha commesso un grave inadempimento contrattuale, perché ha mostrato di pretendere che l’appaltatrice eseguisse lavori, in base ad una progettazione errata, che avrebbero richiesto costi superiori di oltre la metà rispetto all’importo a base d’asta".
SOSPENSIONE DEI LAVORI PROTRATTA PER INERZIA DELLA STAZIONE APPALTANTE: RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RISARCIMENTO A FAVORE DELL'APPALTATORE (107.2)
La perdurante sospensione dei lavori non può ricondursi all’impresa, perché soltanto la stazione appaltante aveva il dovere di eliminare gli ostacoli che bloccavano la ripresa delle attività oggetto di appalto.
L’Amministrazione, omettendo l’adozione di una perizia di variante nei termini contrattuali, ha violato il dovere di cooperazione discendente dall'art. 1206 c.c. e più in generale dai principi di correttezza e buona fede oggettiva, di cooperare all'adempimento dell'appaltatore attuando tutte quelle attività, distinte dal comportamento dovuto da quest'ultimo, necessarie affinché egli possa realizzare il risultato cui è preordinato il rapporto obbligatorio (cfr. Cass. civ. n. 25554/2018).
Infatti, la Corte di Cassazione sulla cooperazione del creditore in caso di varianti ha affermato che l’elaborazione di varianti in corso d’opera si configura come espressione di un doveroso intervento collaborativo del creditore e tanto avviene allorché la modifica del progetto originario (nella specie, costruzione di un edificio scolastico) sia resa necessaria da sopravvenute disposizioni imperative, legislative e regolamentari, sulla sicurezza degli impianti, giacché, in tal caso, l'opera che fosse realizzata secondo le inizialmente progettate modalità costruttive e istruzioni tecniche esporrebbe l'appaltatore a responsabilità per eventi lesivi dell'incolumità e dell'integrità personale di terzi.
LEGITTIMA L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE NELL'AFFIDAMENTO DIRETTO SOTTO SOGLIA SENZA MOTIVAZIONE AGGRAVATA (36.1)
In materia di contratti pubblici sotto soglia, l'Amministrazione che scelga di affidare il servizio a un nuovo operatore economico in applicazione del principio di rotazione non è tenuta a fornire una motivazione specifica sulla scelta del contraente o sulle ragioni della mancata conferma del gestore uscente, in quanto la rotazione mira proprio a garantire l'alternanza e l'accesso al mercato per le piccole e medie imprese. Al contrario, l'onere motivazionale permane in capo alla Stazione Appaltante solo nell'ipotesi eccezionale in cui essa intenda derogare al principio di rotazione riaffidando l'appalto al contraente uscente.
FACOLTÀ E NON OBBLIGO DI RISOLUZIONE ALLA CESSAZIONE DEL CONTROLLO GIUDIZIARIO (108.2)
In tema di appalti pubblici, la ripresa di efficacia di un'interdittiva antimafia originaria a seguito della cessazione del controllo giudiziario non integra la fattispecie di risoluzione obbligatoria del contratto prevista dall'art. 108, comma 2, D.Lgs. 50/2016. Tale disposizione riguarda esclusivamente le informative sopravvenute ex novo in corso di esecuzione. Ne consegue che la Stazione Appaltante dispone di un margine di valutazione circa l'opportunità di sospendere l'esecuzione in attesa dell'aggiornamento prefettizio o recedere facoltativamente dal contratto, orientando la scelta secondo il principio del risultato.
DINIEGO CIGO PER SOSPENSIONI LAVORI PREVISTE DALL'ACCORDO QUADRO (107.1)
In materia di ammortizzatori sociali, non è configurabile il diritto alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) qualora la sospensione dell'attività lavorativa sia riconducibile a scelte organizzative o facoltà discrezionali del committente espressamente previste nel contratto di appalto. L'accettazione negoziale del rischio di fermo delle maestranze per esigenze connesse all'esecuzione del servizio pubblico ferroviario esclude la natura di evento transitorio imprevedibile ed estraneo al dominio dell'imprenditore, riconducendo le conseguenze economiche della sospensione nell'alveo della normale alea contrattuale assunta dall'appaltatore.
LEGITTIMA LA CIGO SE LA SOSPENSIONE DEI LAVORI È CAUSATA DA EVENTI METEOROLOGICI (107.1)
È illegittimo il diniego di integrazione salariale ordinaria (CIGO) motivato dal travisamento della natura della sospensione dei lavori disposta dalla Direzione Lavori; qualora tale sospensione sia parziale e derivi direttamente da condizioni meteorologiche avverse, essa non costituisce una scelta autonoma del datore di lavoro che nega l'accesso al beneficio, ma rappresenta la conferma oggettiva dell'impossibilità di proseguire le lavorazioni residue per causa non imputabile all'impresa.
DISCREZIONALITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE NELLA SOSPENSIONE DEI LAVORI PER INTERDITTIVA ANTIMAFIA (94.3)
In presenza di un'informativa interdittiva antimafia sopravvenuta, la Stazione Appaltante dispone di un potere discrezionale nell'ordinare la sospensione dei lavori o il recesso dal contratto, anche se l'opera è in fase di ultimazione; tale scelta non è preclusa dalla normativa vigente, che riserva alla P.A. la valutazione eccezionale sulla prosecuzione del rapporto finalizzata esclusivamente alla tutela del preminente interesse pubblico al completamento dell'opera.
IL DINIEGO CIGO È LEGITTIMO SE LA SOSPENSIONE LAVORI È PREVISTA DAL CONTRATTO
In materia di ammissione alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, il requisito della non imputabilità all'imprenditore deve intendersi nel senso che i fatti che hanno causato la sospensione dell'attività devono risultare estranei alla sfera di controllo e prevedibilità dello stesso; pertanto, la sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante in forza di una clausola del capitolato speciale d'appalto volta a gestire l'esodo estivo è da considerarsi un evento prevedibile rientrante nell'ordinario rischio d'impresa, con conseguente legittimità del diniego della prestazione previdenziale.
DINIEGO CIG PER MIGLIORAMENTO METEO E SCELTE ORGANIZZATIVE DELL'IMPRESA (107.1)
Il provvedimento di sospensione dei lavori emesso dalla direzione lavori nell'ambito di un appalto pubblico non vincola l'amministrazione previdenziale ai fini del riconoscimento della CIG ordinaria, qualora i dati meteorologici ufficiali evidenzino condizioni climatiche compatibili con la ripresa delle attività, configurando la persistente interruzione come una scelta organizzativa rientrante nel rischio d'impresa.
INAMMISSIBILE LA CIGO PER GELO INVERNALE PREVEDIBILE IN CANTIERI MONTANI ALTA QUOTA
In tema di ammortizzatori sociali nel settore edile, la sospensione delle attività dovuta a gelo invernale in località alpine ad alta quota non integra il requisito dell'imprevedibilità necessario per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, rientrando nell'obbligo di diligenza dell'imprenditore la pianificazione del cantiere basata sulla prevedibilità climatica stagionale.
LEGITTIMA LA SOSPENSIONE DEI LAVORI PER INTERDITTIVA ANTIMAFIA SOPRAVVENUTA (158.2)
In caso di informativa antimafia sopravvenuta durante l'esecuzione di un appalto, l'Amministrazione dispone di una facoltà discrezionale nel decidere se recedere dal contratto o proseguire il rapporto qualora l'opera sia in corso di ultimazione; la sospensione dei lavori ordinata in conseguenza dell'interdittiva è legittima qualora sia ravvisabile una circostanza speciale imprevedibile idonea a influire negativamente sull'esecuzione e dettata da preminenti ragioni di tutela della legalità.
EVENTO METEOROLOGICO E CASSA INTEGRAZIONE DURANTE LA SOSPENSIONE DEI LAVORI (107.1)
In materia di integrazione salariale ordinaria nel settore edile, la persistenza di condizioni meteorologiche avverse che rendono impraticabile il cantiere giustifica la concessione del beneficio anche in presenza di un verbale di sospensione lavori. Tale atto della direzione lavori non trasforma l'evento naturale in una circostanza programmata o dipendente dalla volontà delle parti, ma costituisce il presupposto formale necessario per la corretta gestione dell'appalto in costanza di eventi oggettivamente ostativi alla prosecuzione delle lavorazioni.
PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE – COMPETENZA DIRIGENZIALE
Il provvedimento di esclusione è stato adottato dall’organo competente, ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL): rientra infatti tra i compiti dei dirigenti l’adozione degli atti di gestione delle procedure di appalto, essendo riservata alla Giunta comunale, ai sensi dell’art. 48 del TUEL, richiamato dall’appellante, l’adozione degli atti, diversi da quelli di gestione, spettanti agli organi di governo.
Pareri della redazione di CodiceAppalti.it
QUESITO DI DICEMBRE - IN RITARDO Spero possiate accettare questo quesito di dicembre in ritardo di qualche giorno causa ferie. La mia domanda verte sulla disapplicazione delle penali in caso di ritardi di consegna delle forniture di ricambi per auto, per cause non imputabili a noi. Generalmente dopo l'aggiudicazione di una gara di appalto, che sia piccola e negoziata o che sia più grande, firmiamo un contratto in cui sono indicate delle date di consegna - i giorni naturali o lavorativi entro cui spedire. Ora, se le aziende produttrici fanno ritardo, e ci inviano una mail in cui si scusano ma dicono che a causa del difficile reperimento di alcuni materiali, c'è un ritardo di consegna, oppure se i contratti stipulati sono pluriennali, quindi si deve tener conto del cambiamento dell'andamento di produzione, come si fa a potersi tutelare dal rischio di pagare penali per ritardi non direttamente imputabili a noi? Grazie
Pareri tratti da fonti ufficiali
Lo scrivente Comune ha predisposto gli atti di gara per l'affidamento in concessione del nido comunale. Il piano economico finanziario stimato e allegato al bando prevede un costo relativo al personale derivante dal contratto applicato dall'attuale gestore (ANINSEI), esplicitato negli atti di gara, fermo restando che l'aggiudicatario avrà la liberta di applicare altra tipologia di CCNL, purchè coerente con l'oggetto dell'appalto. Si chiede se tale procedura è corretta. E' pervenuta infatti segnalazione di un'Associazione di categoria con la quale si chiede di sospendere la gara perchè non sono stati considerati i costi del personale previsti da uno specifico CCNL (Cooperative sociali). Grazie
Servizio sanificazione, a seguito di nuova normativa riguardante l'emergenza sanitaria Covid-19, si chiede se è fattibile la sospensione del servizio in argomento ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 50/2016, oppure è necessario procedere a risoluzione del contratto.

