EFFICACIA TEMPORALE DEL CONTROLLO GIUDIZIARIO SULL'INFORMATIVA ANTIMAFIA NELLE GARE IN CORSO (80.2)
In tema di appalti pubblici, l'ammissione al controllo giudiziario ex art. 34 bis d.lgs. 159/2011 di un'impresa colpita da interdittiva antimafia non incide sulla validità dei provvedimenti di esclusione già adottati dalla stazione appaltante in una gara pendente, stante la natura non retroattiva della misura. Costituisce inoltre legittimo esercizio del potere discrezionale l'esclusione del concorrente per grave illecito professionale basata su un rinvio a giudizio per reati associativi e corruzione, qualora i fatti siano ritenuti incidenti sull'affidabilità professionale. L'escussione della cauzione provvisoria è atto dovuto che consegue automaticamente all'esclusione per fatto riconducibile all'affidatario.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

