LEGITTIMO LO SCIOGLIMENTO DELL'ENTE LOCALE PER ELEMENTI CONCRETI E UNIVOCI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA
Ai fini dello scioglimento del consiglio comunale ex art. 143 d.lgs. n. 267/2000, l'Amministrazione gode di un ampio potere di apprezzamento degli elementi fattuali, che devono essere valutati nel loro insieme per disvelare la distorsione dell'azione amministrativa. La legittimità della misura non richiede la prova di reati commessi dagli amministratori, essendo sufficiente un quadro indiziario che dimostri la permeabilità dell'ente alle ingerenze della criminalità organizzata, manifestatasi anche attraverso anomalie sistematiche nelle procedure di affidamento di commesse pubbliche e omessi controlli antimafia.
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