LA RINUNCIA ALL'IMPUGNAZIONE DETERMINA L'IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PER SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE
In tema di processo amministrativo, qualora il ricorrente depositi una formale rinuncia alla decisione senza tuttavia procedere alla notifica della stessa alle altre parti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza, non può dichiararsi l'estinzione del giudizio per rinuncia ex art. 84 c.p.a.; tuttavia, tale dichiarazione integra i presupposti per la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a., in quanto evidenzia l'assenza di utilità derivante da una eventuale sentenza di merito.
Argomenti:
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

