OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DEI GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI E VALUTAZIONE DELL'AFFIDABILITÀ DELL'OPERATORE (80.5)
In tema di gravi illeciti professionali ex art. 80, comma 5, d.lgs. 50/2016, l'operatore economico ha l'obbligo di dichiarare tutte le vicende potenzialmente incidenti sulla sua affidabilità, inclusi i provvedimenti di esclusione subiti in precedenti gare e i procedimenti penali pendenti che abbiano raggiunto la fase del rinvio a giudizio. La stazione appaltante, nel valutare tali episodi, deve operare un sindacato analitico e motivato, non potendosi limitare a una presa d'atto delle giustificazioni dell'operatore, specialmente quando gli illeciti sono imputabili a soggetti che esercitano poteri di direzione o controllo all'interno del medesimo gruppo societario.
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