LEGITTIMA RIVALUTAZIONE E ESCLUSIONE PER GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE ANCHE DOPO L'AMMISSIONE (96.1)
Le stazioni appaltanti hanno il potere di escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura di gara qualora emerga la carenza di requisiti o la sussistenza di cause di esclusione, ivi compresa la rivalutazione di fatti già noti all'atto dell'ammissione. Poiché gli atti di ammissione sono di natura endoprocedimentale, il loro riesame non soggiace ai limiti previsti dall'art. 21-nonies della Legge 241/1990 in materia di autotutela, essendo sufficiente una motivazione idonea a sorreggere la valutazione di inaffidabilità professionale derivante, ad esempio, da un rinvio a giudizio per frode in forniture pubbliche.
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