LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE FONDATA SU RISOLUZIONI PREGRESSE ANCHE SE CONTESTATE (98.3)
In tema di appalti pubblici, la valutazione di grave illecito professionale ai sensi degli artt. 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023 rientra nell'ampia discrezionalità della stazione appaltante. Tale valutazione può basarsi su pregresse risoluzioni contrattuali, le quali integrano mezzi di prova adeguati circa la carenza di affidabilità del concorrente. La mera contestazione giudiziale delle risoluzioni dinanzi al giudice civile non preclude l'effetto escludente, poiché l'amministrazione deve compiere un apprezzamento autonomo e non necessita di un accertamento definitivo in sede giurisdiziale per legittimare la rottura del vincolo fiduciario.
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