L'INTEROPERABILITÀ DELLE BANCHE DATI NON ESIME DALL'OBBLIGO DI DICHIARAZIONE DELLE RISOLUZIONI (96.3)
In tema di appalti pubblici, la stazione appaltante può legittimamente escludere un operatore per grave illecito professionale basato su risoluzioni contrattuali pregresse, anche se di importo modesto, qualora queste denotino gravi carenze organizzative o violazioni delle norme sulla sicurezza. L'obbligo di dichiarazione dei fatti escludenti non è reso superfluo dalla visibilità degli stessi nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, in quanto il dovere di collaborazione e correttezza impone al partecipante di esternare spontaneamente ogni circostanza idonea a incidere sul giudizio di affidabilità.
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