ILLEGITTIMA L'ESCLUSIONE AUTOMATICA PER ILLECITO ANTITRUST SENZA VALUTAZIONE DISCREZIONALE DELL'AFFIDABILITÀ PROFESSIONALE (80.5)
È illegittimo il provvedimento di esclusione di un operatore economico che si limiti a richiamare acriticamente le statuizioni di sentenze precedenti per giustificare l'estromissione dalla gara, poiché l'illecito professionale grave di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016 rimette alla stazione appaltante un apprezzamento discrezionale non surrogabile dal giudice. L'amministrazione deve compiere un'istruttoria autonoma che tenga conto anche delle misure di self-cleaning e dell'effettiva incidenza della condotta illecita sulla futura commessa, esplicitando l'iter logico che ha condotto alla decisione di esclusione.
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