IL POTERE DELLA PA DI VALUTARE L'ILLECITO PROFESSIONALE PRESCINDE DALLA PENDENZA DI LITI (98.3)
Ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante dispone di un'ampia discrezionalità nel valutare l'incidenza di precedenti gravi illeciti professionali sull'affidabilità del concorrente. Tale valutazione deve fondarsi su elementi di prova adeguati e non può essere esclusa dalla mera pendenza di un contenzioso giurisdizionale sulla risoluzione contrattuale pregressa. L'omessa dichiarazione di tali vicende integra una violazione dei principi di buona fede e trasparenza, idonea a giustificare il provvedimento di esclusione qualora influenzi il processo decisionale della stazione appaltante.
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