Giurisprudenza e Prassi
DOVERE DI INFORMAZIONE IMMEDIATA SUI PROVVEDIMENTI CAUTELARI PENALI E VALUTAZIONE DELL'AFFIDABILITA' PROFESSIONALE (96.12)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Ordinanza
2026
In tema di raggruppamenti temporanei di imprese, la mancata estromissione del componente coinvolto in illeciti professionali obbliga la stazione appaltante a una valutazione rigorosa dei requisiti dell'intero raggruppamento; in tale contesto, la violazione dell'obbligo di comunicazione immediata dei provvedimenti cautelari penali ex art. 96, comma 12, D.Lgs. 36/2023 integra una condotta omissiva rilevante ai fini del giudizio di inaffidabilità.
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