Giurisprudenza e Prassi
DOVERE DI COMUNICAZIONE DELLE PREGRESSE RISOLUZIONI CONTRATTUALI INDIPENDENTE DALLE ANNOTAZIONI ANAC (96.14)
TAR LOMBARDIA Sentenza
2025
L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza di fatti potenzialmente escludenti, come le risoluzioni contrattuali per inadempimento, anche se non ancora annotate nel casellario informatico dell'ANAC. L'omissione di tali informazioni costituisce una condotta fuorviante che legittima l'esclusione per grave illecito professionale, in quanto impedisce alla stazione appaltante l'esercizio del potere autonomo di valutazione sull'affidabilità del concorrente.
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