Giurisprudenza e Prassi
DISCREZIONALITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE NELLA VALUTAZIONE DELLE PENALI E DELL'AFFIDABILITÀ PROFESSIONALE (98.4)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, PARMA Sentenza
2026
L'irrogazione di penali contrattuali non costituisce prova inconfutabile di grave errore professionale e non autorizza le stazioni appaltanti a fondare automaticamente su di esse una decisione di esclusione; rientra nella discrezionalità dell'amministrazione valutare tali episodi come irrilevanti se non hanno comportato la risoluzione del contratto e se il rapporto fiduciario prosegue con soddisfazione nelle altre commesse.
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