DISCREZIONALITÀ DELLA STAZIONE APPALTANTE NELL'ESCLUSIONE PER GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE (98.4)
In tema di gravi illeciti professionali, la stazione appaltante è titolare di un potere di valutazione discrezionale che non necessita della previa annotazione dei fatti nel Casellario informatico ANAC, né è precluso dalla pendenza di contestazioni giudiziarie sulla risoluzione contrattuale posta a base del provvedimento. Ai sensi degli artt. 2 e 98 del D.Lgs. 36/2023, la valutazione di inaffidabilità ha natura fiduciaria e deve essere parametrata alla singola procedura, tenendo conto dell'oggetto della prestazione e dell'ambito territoriale, potendo condurre a esiti diversi per gare differenti senza che ciò configuri una contraddittorietà istruttoria.
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