AMPIA DISCREZIONALITÀ NELLA VALUTAZIONE DELL'ILLECITO PROFESSIONALE E VERIFICA DI EQUIVALENZA DEL CCNL (98.2)
In tema di appalti pubblici, la valutazione sulla gravità dell'illecito professionale commesso dall'offerente è espressione di discrezionalità tecnica rimessa alla stazione appaltante, sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità. Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante è tenuta a verificare l'equivalenza delle tutele in caso di applicazione di un CCNL diverso da quello indicato nella lex specialis, attraverso un'analisi comparativa dei trattamenti economici e normativi che non richiede l'identità delle condizioni ma la sostanziale analogia degli standard di tutela.
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