Revoca aggiudicazione per dichiarazione non veritiera su criteri ambientali premiali
Integra la fattispecie del grave illecito professionale, ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, la condotta dell'operatore economico che dichiari il possesso di requisiti premiali in misura superiore a quella reale fornendo informazioni fuorvianti idonee a influenzare il processo decisionale della stazione appaltante. In tale contesto, l'escussione della garanzia provvisoria è legittima in quanto la mancata stipula del contratto è riconducibile alla condotta negligente dell'aggiudicatario, ferma restando la necessità per l'amministrazione di escludere ogni automatismo sanzionatorio attraverso una valutazione individualizzata della gravità della colpa.

