LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER ILLECITO PROFESSIONALE FONDATA SUL RINVIO A GIUDIZIO (98.3)
In tema di appalti pubblici, l'esclusione dell'operatore economico per grave illecito professionale può legittimamente fondarsi sul rinvio a giudizio dei suoi esponenti apicali per reati gravi, quale la frode in pubbliche forniture, costituendo tale atto un mezzo di prova adeguato ai sensi del codice dei contratti. La stazione appaltante esercita un potere tecnico-discrezionale a carattere fiduciario, valutando autonomamente l'incidenza della condotta criminosa sull'affidabilità dell'operatore in relazione allo specifico appalto, senza essere vincolata da precedenti aggiudicazioni o certificazioni di terzi.
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