Giurisprudenza e Prassi

LA MISURA INTERDITTIVA REVOCATA NON COMPORTA L'ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA PROCEDURA DI GARA (80.5)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA Sentenza 2025

Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, la sussistenza di una misura cautelare interdittiva, poi revocata in data anteriore alla partecipazione alla gara, non comporta l'automatica esclusione del concorrente; la stazione appaltante deve procedere a una valutazione autonoma e discrezionale dell'affidabilità professionale, tenendo conto del limite temporale del triennio per la rilevanza dei fatti e dell'eventuale adozione di misure di self-cleaning.

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