Giurisprudenza e Prassi

LA DICHIARAZIONE NON VERITIERA SULLA DISPONIBILITA' DI UN PROFESSIONISTA NON COMPORTA L'ESCLUSIONE AUTOMATICA (95.1)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA Sentenza 2025

In tema di appalti pubblici, la falsità dichiarativa o documentale commessa in sede di gara integra una causa di esclusione automatica solo qualora la condotta sia già stata iscritta nel casellario ANAC; in caso contrario, la fattispecie ricade nell'alveo dei gravi illeciti professionali a valutazione discrezionale, la cui rilevanza è subordinata alla dimostrazione che l'informazione fuorviante abbia effettivamente influenzato le determinazioni dell'amministrazione in ordine all'ammissione o all'aggiudicazione.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
DETERMINAZIONI: Le decisioni del Collegio Consultivo Tecnico che, con il consenso delle parti, possono assumere valore di lodo contrattuale, ovvero di una decisione arbitrale. (Riferimento: Art. 215, comma 2)