L'OMISSIONE DI PENDENZE PENALI RILEVANTI LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE (98.3)
Nel regime del d.lgs. n. 36/2023, l'operatore economico è tenuto, in virtù del principio di buona fede e dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 96 comma 14, a dichiarare ogni circostanza potenzialmente idonea a incidere sul giudizio di integrità e affidabilità della stazione appaltante. L'omissione informativa su pendenze giudiziarie per reati gravi commessi in danno dell'amministrazione aggiudicatrice configura un grave illecito professionale idoneo a giustificare l'esclusione dalla gara, anche se non rientrante tra le fattispecie di esclusione automatica.
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