Giurisprudenza e Prassi

L'OMISSIONE DI PENDENZE PENALI RILEVANTI LEGITTIMA L'ESCLUSIONE PER GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE (98.3)

CONS. STATO Sentenza 2025

Nel regime del d.lgs. n. 36/2023, l'operatore economico è tenuto, in virtù del principio di buona fede e dell'obbligo di comunicazione di cui all'art. 96 comma 14, a dichiarare ogni circostanza potenzialmente idonea a incidere sul giudizio di integrità e affidabilità della stazione appaltante. L'omissione informativa su pendenze giudiziarie per reati gravi commessi in danno dell'amministrazione aggiudicatrice configura un grave illecito professionale idoneo a giustificare l'esclusione dalla gara, anche se non rientrante tra le fattispecie di esclusione automatica.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)