Giurisprudenza e Prassi
L'ERRORE MATERIALE NON INTEGRA IL GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE SE FACILMENTE RISCONTRABILE (98.3)
CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Sentenza
2026
Ai fini dell'esclusione per grave illecito professionale, la presentazione di informazioni erronee rileva solo se idonea a influenzare indebitamente il processo decisionale della Stazione Appaltante. Qualora l'errore sia frutto di una svista materiale agevolmente rilevabile mediante l'esame della documentazione di gara contestualmente prodotta, non può configurarsi una condotta dolosa o gravemente negligente volta a trarre in inganno l'amministrazione, con conseguente illegittimità dell'esclusione e della segnalazione all'ANAC.
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