Giurisprudenza e Prassi

IL RINVIO A GIUDIZIO NON COMPORTA L'ESCLUSIONE AUTOMATICA PER GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE (98.2)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

In tema di gravi illeciti professionali, la stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nel valutare se un rinvio a giudizio mini l'integrità del concorrente, potendo valorizzare la regolarità dei rapporti contrattuali in essere come indice di affidabilità. L'obbligo di indicazione dei costi della manodopera da parte della stazione appaltante, previsto dall'art. 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023, è limitato agli appalti di lavori e servizi, con esclusione delle forniture sprovviste di posa in opera.

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