Giurisprudenza e Prassi

GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO FORNITORI: AMMESSA LA MOTIVAZIONE DELL'ESCLUSIONE PER RELATIONEM (98)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2026

È legittimo il provvedimento di esclusione per grave illecito professionale la cui motivazione sia espressa per relationem mediante il richiamo agli atti di risoluzione contrattuale e di cancellazione dall’albo fornitori, qualora tali atti presupposti consentano di evincere la valutazione di gravità della condotta e di inaffidabilità dell'operatore. ***

Quanto al secondo motivo di appello, esso si basa sulla mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale, prima di procedere all’esclusione, ai sensi dell’art. 96, comma 6, del codice dei contratti. La tesi, al netto di ogni considerazione circa la sua possibile fondatezza, non può avere comunque seguito in quanto si tratta di motivo nuovo sollevato solo in questa sede di appello. Quindi la parte appellante incorre nel divieto di ius novorum.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)