DISCREZIONALITA DELLA STAZIONE APPALTANTE NELLA VALUTAZIONE DEL GRAVE ILLECITO PROFESSIONALE (98.2)
Ai fini dell'esclusione per grave illecito professionale, la stazione appaltante esercita un potere discrezionale che non richiede il passaggio in giudicato di una condanna penale, essendo sufficiente l'accertamento di condotte materiali gravi e pertinenti all'appalto. Le misure di self-cleaning rilevanti sono solo quelle a portata strutturale che incidono sulle scelte imprenditoriali di vertice, restando irrilevanti i meri interventi sul personale esecutivo o l'assunzione di impegni organizzativi futuri non ancora consolidati al momento della gara.
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