SULLA GIURISDIZIONE ORDINARIA PER PRELAZIONE AGRARIA E RISOLUZIONE CONCESSORIA PER INADEMPIMENTO (95.1)
Le controversie aventi ad oggetto l'accertamento del diritto di prelazione agraria, configurandosi quest'ultimo come diritto soggettivo potestativo, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, anche qualora la pretesa sia azionata in seno a una procedura amministrativa di scelta del contraente. Parimenti, la risoluzione anticipata di un contratto o di una concessione, disposta dall'amministrazione per inadempimento del privato nell'esercizio di facoltà negoziali, non ha natura provvedimentale e appartiene alla cognizione del giudice ordinario, non potendo il sopravvenuto proscioglimento penale del privato sterilizzare retroattivamente la valutazione discrezionale di inaffidabilità professionale compiuta dalla stazione appaltante sulla base dell'oggettivo inadempimento riscontrato.
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