Giurisprudenza e Prassi

IRRICEVIBILI LE GIUSTIFICAZIONI INVIATE VIA PEC ANZICHÉ TRAMITE PORTALE TELEMATICO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA EMILIA ROMAGNA Sentenza 2024

Il principio di autoresponsabilità comporta che ogni concorrente sopporti le conseguenze di errori commessi nella presentazione della documentazione in gare telematiche, dove il rispetto delle forme digitali prescritte dalla lex specialis integra la disciplina di gara a garanzia di tutti i partecipanti. L'invio di giustificazioni via PEC, in violazione dell'obbligo di utilizzo esclusivo del portale telematico sanzionato con l'irricevibilità, legittima l'esclusione del concorrente per mancato assolvimento dell'onere di chiarimento.

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